Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte  costituzionale
a norma dell'art. 27 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
    Conflitto tra enti n.  6  depositato  il  19  giugno  2014  della
Regione Veneto, (C.F.: 80007580279)  con  sede  in  Venezia,  Palazzo
Balbi, Dorsoduro 3901, in persona del Presidente  pro  tempore  della
Giunta regionale, autorizzato  mediante  deliberazione  della  Giunta
stessa n. 737 del 27/05/2014 (doc. 3), rappresentata e  difesa,  come
da procura speciale a margine del presente atto,  dagli  avv.ti  Ezio
Zanon dell'Avvocatura  regionale,  prof.  Mario  Bertolissi  (C.  F.:
BRTMRA48T28L483I,   PEC:    mario.bertolissi@ordineavvocatipadova.it,
telefax   049/8360938),   prof.    Vittorio    Domenichelli    (C.F.:
DMNVTR48P10D578Z, PEC: vittorio.domenichelli@ordineavvocatipadova.it,
telefax 049/8763202), Francesco Rossi (C.F.:  RSSFNC61P26G224T,  PEC:
francesco.rossi@ordineavvocatipadova.it, telefax 049/650834) e  Luigi
Manzi (CF: MNZLGU34E15H501Y, PEC:  luigimanzi@ordineavvocatiroma.org,
telefax 06/3211370) del foro di  Roma,  con  domicilio  eletto,  agli
effetti del presente giudizio, presso lo studio  di  quest'ultimo  in
Roma, via F. Confalonieri, n. 5 contro la  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, in persona del Presidente in  carica,  rappresentata  e
difesa ex lege dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  notiziandone,
anche, la Corte dei conti, Sezione  regionale  di  controllo  per  il
Veneto, in persona del Presidente p.t. per regolamento di  competenza
in relazione e avverso le deliberazioni: 
        a) n. 269 del 9 aprile 2014 della Corte  dei  conti,  Sezione
regionale  di  controllo  per  il  Veneto,  depositata  in  segeteria
1'11/04/2014; 
        b) quelle presupposte  e  quelle  che  eventualmente  saranno
adottate, medio tempore, in conseguenza ad esse. 
        in punto: perche' 1) sia dichiarato  che  non  spettava  allo
Stato e,  per  esso  alla  Corte  dei  conti,  Sezione  regionale  di
controllo per il Veneto adottare la gravata delibera  ne'  esercitare
un controllo sulle singole voci  di  spesa  o  chiedere  integrazioni
documentali in base a criteri di propria statuizione, per violazione,
come precisato nella parte motiva, degli artt. 5, 100, 113, 114, 117,
118,  119,  121,  122,   123   Cost.   in   relazione   all'autonomia
istituzionale, legislativa,  amministrativa,  contabile,  statutaria,
dello stesso d.l. n. 174, convertito con modificazioni  dalla  1.  n.
213/2012  ridondante   in   lesione   dell'autonomia   costituzionale
regionale e dello Statuto regionale del Veneto approvato con la legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ove  prevede  e  garantisce
l'autonomia del Consiglio e dei gruppi consiliari (cfr. artt. 19, 20,
21, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 48), nonche'  del  principio
di leale collaborazione; 
    2) per l'effetto, sia annullato (anche  solo  in  parte  qua)  la
delibera  impugnata,  nonche'  gli  atti  presupposti  e  quelli  che
eventualmente saranno adottati,  medio  tempore,  in  conseguenza  ad
essi, in applicazione degli artt. 41 e 38 1. 11 marzo 1953, n. 87. 
 
                              F a t t o 
 
    1. Il presente giudizio costituisce  ulteriore  sviluppo  di  una
vicenda concernente la contestazione, da parte della Corte dei conti,
di  irregolarita'  nella  rendicontazione   dei   gruppi   consiliari
regionali ex art. 1 di. n. 174/2012 (convertito,  con  modificazioni,
nella legge n. 213/2012),  gia'  portata  all'attenzione  di  codesto
ecc.mo Collegio e decisa, in senso favorevole alla  Regione,  sia  in
sede di  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  (cfr.  sent.  n.
39/2014), sia in sede di conflitto di attribuzioni  relativamente  ai
rendiconti riferiti all'anno 2012 (cfr. sent. n. 130/2014). 
    Con la qui gravata deliberazione n. 269 del 9 aprile  2014  (doc.
1), la Sezione regionale di Controllo per il Veneto della  Corte  dei
conti  contesta   ai   gruppi   consiliari   regionali   l'irregolare
rendicontazione delle spese  per  l'anno  2013,  con  il  conseguente
obbligo di restituzione delle somme ricevute ai  sensi  dell'art.  1,
commi 11 e 12, del d.l. 174/2012 e dell'art. 4 della 1.r. n. 28/2013. 
    Come noto, invero, l'art.  1,  comma  9,  del  d.l.  n.  174/2012
prevede che "ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva
un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo  linee  guida
deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e  recepite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare
la corretta rilevazione dei fatti di gestione e  la  regolare  tenuta
della contabilita', nonche' per definire la documentazione necessaria
a corredo del rendiconto. In ogni caso il  rendiconto  evidenzia,  in
apposite  voci,  le  risorse  trasferite  al  gruppo  dal   consiglio
regionale, con indicazione del titolo del trasferimento,  nonche'  le
misure  adottate  per  consentire  la  tracciabilita'  dei  pagamenti
effettuati". 
    In attuazione di  cio',  la  Conferenza  Stato -  Regioni,  nella
seduta del 6 dicembre 2012,  ha  deliberato  le  summenzionate  linee
guida per il rendiconto dell'esercizio annuale da  parte  dei  gruppi
consiliari; linee guida che  sono  state  recepite  con  d.p.c.m.  21
dicembre 2012, pubblicato il 2 febbraio ed entrato in  vigore  il  17
febbraio 2013. 
    Da parte sua, la Regione Veneto si  e'  pedissequamente  adeguata
alle predette linee  guida,  senza  ritenere  opportuna  alcuna  loro
integrazione (di cio' da' atto la delibera n. 269/2014,  p.  17;  sul
punto, v. l.r. n. 47/2012, specie sub art. 13, come modificato  dalla
l.r. n. 28/2013). 
    Dev'essere sin d'ora evidenziato che il predetto  d.p.c.m.  -  ai
fini che qui interessano - definisce il modello di rendiconto annuale
dei gruppi consiliari (cfr. allegato B)  contemplando  un  elenco  di
quindici voci puntuali di  spesa  piu'  una  sedicesima  "aperta"  da
specificare ("altre spese"); nel contempo,  prescrive  che  "ciascuna
spesa indicata  nel  rendiconto  dei  Gruppi  consiliari  (...)  deve
corrispondere a criteri di veridicita' e correttezza", precisando che
la veridicita' "attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel
rendiconto  e  le  spese   effettivamente   sostenute",   mentre   la
correttezza "attiene alla  coerenza  delle  spese  sostenute  con  le
finalita' previste dalla legge ...)" e rimettendo in via esclusiva al
Presidente del  gruppo  il  compito  di  autorizzare  la  spesa  (con
conseguente assunzione di responsabilita') e di attestarne,  appunto,
la veridicita' e la correttezza (cfr. art. 1). 
    Quanto alla  documentazione  contabile,  l'art.  3  si  limita  a
prescrivere che "1. Al rendiconto di cui all'art.  1,  comma  9,  del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,  deve  essere  allegata  copia
conforme della documentazione contabile relativa alle spese  inserite
nel  rendiconto  stesso.  L'originale  di   tale   documentazione   e
conservata a norma di legge. 2. Per gli acquisti di beni e servizi la
documentazione contabile e' rappresentata dalla fattura  o  scontrino
fiscale parlante. 3. Per le  spese  relative  al  personale,  qualora
sostenute  direttamente  dai  gruppi  consiliari,   dovranno   essere
allegati il  contratto  di  lavoro  e  la  documentazione  attestante
l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi". 
    3. In ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 10,
del d. 1. n. 174/2012, con nota prot. 85391 del 27 febbraio 2014,  il
Presidente della Regione Veneto trasmetteva i rendiconti  dei  gruppi
consiliari relativi al 2013 - tutti redatti  secondo  il  modello  di
rendiconto definito dall'allegato  B  del  d.p.c.m.  e  muniti  della
prescritta  documentazione  contabile  -  alla   competente   Sezione
regionale di controllo  della  Corte  dei  conti.  Quest'ultima,  con
deliberazione n. 190/2014/FRG di  data  12  marzo  2014,  riscontrava
presunte "carenze ed irregolarita'  documentali  che  necessitano  di
essere approfondite ed eventualmente, ove possibile,  regolarizzate",
assegnando   un   termine   di   15   giorni   per   procedere   alla
"regolarizzazione   mediante   l'esibizione   della    documentazione
giustificativa  analiticamente  indicata  per  ciascuno  dei   Gruppi
predetti, nelle schede allegate alla  deliberazione  medesima"  (doc.
2). 
    Con  inopinata  acribia,  la  Sezione  Regionale   di   Controllo
richiedeva, fra l'altro: 
        1) la comunicazione della composizione del gruppo  consiliare
alla data del 1 gennaio 2013 e le  eventuali  variazioni  intervenute
nel corso dell'armo; 
        2) la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del  Consiglio
Regionale del Veneto che definisce le  tipologie  di  spese  inerenti
alle attivita' istituzionali dei gruppi consiliari; 
        3) il  disciplinare  interno  contenete  l'indicazione  delle
modalita'  di  gestione  delle  risorse  messe  a  disposizione   dal
Consiglio e di tenuta della contabilita'  ,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 3, linee guida; 
        4) la specificazione, in ogni caso ed anche in  mancanza  del
suddetto disciplinare,  dei  criteri  di  rilevazione  dei  fatti  di
gestione  e  di  gestione  della  cassa  (scritture  contabili  sotto
qualsiasi forma); 
        5)  il   regolamento   intemo   di   amministrazione   e   di
organizzazione che definisce le modalita' di attivazione, svolgimento
e rendicontazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, dell'art.
52 della 1.r. 53/2012 e, ove non adottato,  la  specificazione  delle
modalita' di attivazione, svolgimento e rendicontazione del  rapporti
suddetti; 
        6) la rendicontazione  di  tutte  le  somme  erogate  per  la
causale di cui sopra per  i  rapporti  di  collaborazione  di  durata
ultrannuale ed instaurati antecedentemente alla data del 1/01/2013; 
        7) la specificazione del  motivo  per  cui  le  spese  legali
defensionali affrontate per l'instaurazione del  giudizio  avanti  al
TAR Veneto sono state contabilizzate sotto  la  voce  del  rendiconto
"spese consulenze, studi ed incarichi"; 
        8) la documentazione  attestante  l'inerenza  all'  attivita'
istituzionale del Gruppo delle  spese  sostenute  in  relazione  alle
varie voci del rendiconto (i.e. quelle da 1 a 16 di cui  all'allegato
B del d.p.c.m. 21 dicembre 2012). 
    Tutti i gruppi consiliari provvedevano tempestivamente a  fornire
i  chiarimenti  richiesti,  prendendo  specificamente  posizione   su
ciascuno dei punti contestati. 
    Cionondimeno, la Sezione di  controllo  concludeva,  senza  alcun
contraddittorio  con  i  soggetti   interessati,   per   l'irregolare
rendicontazione degli importi meglio specificati nella  deliberazione
medesima, con conseguente applicabilita' delle sanzioni previste  dal
d.l. n. 174/2012 e dalla 1.r. n. 28/2013. 
    Alla luce del quadro normativo e fattuale sin qui  delineato,  il
Consiglio regionale del  Veneto  promuove,  avverso  la  delibera  n.
269/2014, il presente conflitto di attribuzione per violazione  -  da
parte della Sezione regionale della Corte dei conti per il Veneto, in
contrasto con la Costituzione  e  le  disposizioni  statutarie  e  in
violazione del d.l. 174/2012 - delle proprie  prerogative  regionali,
dell'autonomia politica, legislativa, amministrativa  propria  e  dei
propri organi, nonche' della propria autonomia contabile e  di  spesa
per i seguenti motivi di diritto. 
    1. Premessa: le condizioni di legittimita'  del  controllo  della
Corte dei conti  sui  rendiconti  dei  gruppi  consiliari  ex  di  n.
174/2012. 
    Considerato che la questione in  oggetto  non  e'  nuova,  ci  si
permette, in premessa, di rammentare i punti fermi fissati da codesta
Corte relativamente al controllo della Corte dei conti sui rendiconti
dei gruppi consiliari, punti fermi dai  quali,  immutato  essendo  il
quadro normativo, non v'e' alcuna ragione di discostarsi. 
    In sede di giudizio di legittimita'  costituzionale  promosso  in
via   principale,   codesto   ecc.mo   Collegio   ha   concluso   per
l'illegittimita' costituzionale del terzo periodo  del  comma  9  del
d.l. 174/2012 (laddove si disponeva che "nel caso in  cui  il  gruppo
non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato,  decade,
per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse  da  parte
del  consiglio  regionale")  e  l'illegittimita'  costituzionale  del
quarto periodo del  medesimo  comma  (laddove  si  statuiva  che  "la
decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo  di  restituire
le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non
rendicontate"), nella parte in cui  si  prevedeva  che  l'obbligo  di
restituire le somme ricevute a  carico  del  bilancio  del  consiglio
regionale  e  non  rendicontate  consegue  alla  decadenza,  anziche'
all'omessa regolarizzazione. 
    In particolare, la suddetta decisione  precisa  che  "l'impugnato
comma XI introduce una misura repressiva di  indiscutibile  carattere
sanzionatorio che consegue ex lege, senza neppure consentire  che  la
Corte dei conti possa graduare la  sanzione  stessa  in  ragione  del
vizio riscontrato nel rendiconto,  ne'  che  gli  organi  controllati
possano adottare misure correttive. Cio' non consente  di  preservare
quella necessaria separazione tra funzione di controllo ed  attivita'
amministrativa degli enti  sottoposti  al  controllo  stesso  che  la
giurisprudenza  di  questa  Corte  ha  posto   a   fondamento   della
conformita' a  Costituzione  delle  norme  istitutive  dei  controlli
attribuiti alla Corte dei conti" (cfr. sent. n. 39/2014). 
    Nelle medesima sentenza, si  e',  poi,  chiarito  anche  che  "il
rendiconto  delle  spese  dei  gruppi  consiliari  costituisce  parte
necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme  da
tali gruppi acquisite e quelle restituite  devono  essere  conciliate
con il bilancio regionale (...). Il sindacato della Corte  dei  conti
assume infatti, come parametro,  la  conformita'  del  rendiconto  al
modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto  ritenersi
documentale,  non  potendo  addentrarsi  nel  merito   delle   scelte
discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi,  nei  limiti
del mandato istituzionale". 
    Nella successiva sentenza n. 130/2014, in accoglimento di  alcuni
ricorsi per conflitto di attribuzione promossi,  inter  alios,  anche
dalla regione Veneto, si e' riconosciuto che "non spettava allo Stato
e, per esso, alla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie e  Sezioni
Regionali di Controllo  per  le  Regioni  Veneto,  Emilia  Romagna  e
Piemonte,  adottare  le  deliberazioni  impugnate  con  cui  si   e',
rispettivamente,  indirizzato  ed   esercitato   il   controllo   sui
rendiconti dei gruppi consiliari in relazione all'esercizio 2012". Un
tanto perche' "ai sensi dell'art. 1, comma 9, del  d.l.  n.  174  del
2012, il rendiconto in esame  e'  'strutturato  secondo  linee  guida
deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e  recepite
con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  [...]'.  Il
comma 11, poi, attribuisce alla sezione  regionale  di  controllo  un
giudizio di conformita' dei  rendiconti  medesimi  alle  prescrizioni
dettate dall'art. 1, e quindi ai gia' detti criteri  contenuti  nelle
linee guida. Il dettato  normativo  configura  dunque  il  potere  di
controllo in esame come condizionato alla previa  individuazione  dei
criteri per il suo esercizio e cio' sull'evidente  presupposto  della
loro indispensabilita'". 
    In estrema sintesi, per evitare la censura di incostituzionalita'
e l'illegittima invasione della  sfera  di  autonomia  del  Consiglio
regionale e dei gruppi di cui si compone, secondo  la  giurisprudenza
di codesta Corte, il controllo della  Corte  dei  conti  deve  essere
condotto:  a)  avendo  ad  unico  parametro   la   conformita'   alle
prescrizioni contenute nelle linee guida; b) solo a partire dal tempo
della  loro  entrata  in  vigore  (17  febbraio  2013)  e  non   gia'
retroattivamente; c)  con  necessaria  separazione  tra  funzione  di
controllo  ed  attivita'  amministrativa  degli  enti  sottoposti  al
controllo stesso; d) nel rispetto del limite del carattere  meramente
documentale entro cui ex lege e' confinato; e) senza possibilita'  di
addentrarsi   nel   merito   delle   scelte   discrezionali   rimesse
all'autonomia politica dei gruppi. 
    Come si avra' a dimostrare, tali limiti, costituenti  altrettante
condizione di legittimita' del controllo della Corte  dei  conti  sui
rendiconti dei  gruppi  consiliari  (organi  muniti  di  autonomia  a
copertura  costituzionale),  sono  stati,   nel   caso   di   specie,
grossolanamente disattesi. 
    Prima  di  entrare  in   medias   res,   proprio   con   riguardo
all'autonomia  politica  dei  gruppi,  non  resta  che  sottolineare,
un'ulteriore (ultima) imprescindibile premessa. 
    Costituisce insegnamento costante di codesta Corte  (insegnamento
che,  anche  grazie  all'avallo   della   migliore   dottrina,   puo'
considerarsi, jus receptum) che "i gruppi consiliari sono organi  del
Consiglio regionale, caratterizzati da  una  peculiare  autonomia  in
quanto espressione, nell'ambito del Consiglio stesso, dei  partiti  o
delle correnti politiche che hanno presentato liste di  candidati  al
corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari alla elezione  dei
consiglieri. Essi pertanto contribuiscono  in  modo  determinante  al
funzionamento   e   all'attivita'   dell'assemblea,   essi    curando
l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico  fra  le  diverse
posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola  quel
pluralismo che costituisce uno dei requisiti  essenziali  della  vita
democratica. Cio' posto, questa Corte  ha  gia'  avuto  occasione  di
affermare che 'la valutazione delle esigenze  obiettive  proprie  dei
gruppi  consiliari  e'  in  gran  parte  lasciata  al   discrezionale
apprezzamento dei Consigli di ciascuna regione, di  fronte  al  quale
questa Corte, in sede di giudizio di legittimita' delle  leggi,  puo'
sindacare ed, eventualmente, dichiarare  incostituzionali  unicamente
le decisioni di  spesa  manifestamente  irragionevoli  o  arbitrarie'
(cfr. sentenza  n.  1130  del  1988"  (cosi  Corte  cost.,  sent.  n.
187/1990). 
    2. Nel merito. 
    Illegittimita'  della  delibera  gravata   per   interferenza   e
menomazione  delle   competenze   costituzionalmente   riservate   al
Consiglio regionale. Violazione degli artt. 5, 100,  113,  114,  117,
118,  119,  121,  122,   123   Cost.   in   relazione   all'autonomia
istituzionale, legislativa,  amministrativa,  contabile,  statutaria.
Violazione dello Statuto regionale del Veneto approvato con la  legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ove  prevede  e  garantisce
l'autonomia del Consiglio e dei gruppi consiliari (cfr. artt. 19, 20,
21, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 48). Violazione dello stesso
d.l. n. 174,  convertito  con  modificazioni  dalla  l.  n.  213/2012
ridondante  in  lesione  dell'autonomia   costituzionale   regionale.
Violazione del principio di leale collaborazione. 
    2.1 Non spettanza del potere di controllo esercitato dalla  Corte
dei  conti,  Sezione  regionale  di  controllo  per  il  Veneto,  sui
rendiconti relativi all'esercizio  2013  sulla  base  di  criteri  di
propria statuizione e con richiesta di  documentazione  non  prevista
dalla legge  ed  indistintamente  anche  per  il  periodo  precedente
l'entrata in  vigore  del  d.p.c.m.  21  dicembre  2012.  Pregiudizio
all'autonomia (politica, legislativa, amministrativa, contabile e  di
spesa) costituzionalmente garantita al Consiglio  e  ai  suoi  gruppi
consiliari. 
    La delibera che  si  impugna  e'  illegittima  anzitutto  perche'
pretende di applicare criteri diversi ed ulteriori rispetto a  quelli
deliberati in sede di Conferenza permanente  Stato  Regioni,  perche'
esige una documentazione ivi non  richiesta,  perche'  si  estende  a
riguardare fatti di gestione compiuti (dal primo gennaio) fino al  17
febbraio 2013, cioe' prima dell'entrata in vigore del d.p.c.m. che ha
recepito le menzionate linee guida. 
    Diversamente da come il potere di controllo  sui  rendiconti  dei
gruppi consiliari risulta tipizzato dal d.l. n. 174/2012 per come  e'
stato integrato dalle linee guida, la Corte  dei  conti,  Sezione  di
controllo, con la gravata delibera, ha, invece, preteso di esercitare
un controllo autonomo di legittimita' e di merito sulle singole spese
risultanti dai rendiconti medesimi, gia' controllate, dai  Presidenti
del gruppo  ai  sensi  dell'art.  2  del  citato  d.p.c.m..  E  cio',
nonostante avesse piena contezza che "il sindacato  della  Corte  dei
conti assume ... come parametro  la  conformita'  del  rendiconto  al
modello  predisposto  in  sede  di  Conferenza,  e   deve   ritenersi
documentale,  non  potendo  addentrarsi  nel  merito   delle   scelte
discrezionali  rimesse,  nei  limiti   del   mandato   istituzionale,
all'autonomia politica dei gruppi (Corte Cost. sent. n. 3912014)" (p.
7 delibera n. 269/2014). 
    Donde la violazione dell'autonomia costituzionalmente  attribuita
alla Regione Veneto, ed in particolare al Consiglio regionale e  alle
sue articolazioni, avendo la  Sezione  di  controllo  esercitando  un
potere privo di base normativa (oltre che,  come  si  spieghera'  nel
prosieguo, con modalita' in concreto del tutto diverse ed  esorbitati
rispetto a quelle consentite ex lege). 
    In particolare la Sezione Regionale, dopo aver ricordato che  "la
spesa e' stata ritenuta rimborsabile solo nelle  ipotesi  in  cui  e'
stato possibile ricondurla all'attivita' istituzionale del gruppo  ed
accertato che la stessa non  sia  stata  utilizzata,  direttamente  o
indirettamente, per finanziare le spese di  funzionamento  di  organi
centrali e periferici dei partiti o movimenti politici e  delle  loro
articolazioni politiche o amministrative o  di  altri  raggruppamenti
interni ai partiti o ai movimenti medesimi", per ritenere regolare le
spese  relative  ai  vari  aggregati,  ha,  in  limine,  indicato  (e
conseguentemente  applicato)  una  serie  di  criteri   di   giudizio
affermando di averli "ricavati dal  d.p.c.m.  21  dicembre  2012  e/o
dalle fonti regionali sopra richiamate [i.e. la 1.r. n.  56/1984,  la
1.r. n. 47/2012, l'art. 52 della l.r. n. 53/2012]" (v. p. 24 delibera
n. 269/2014): non si e' dunque limitata ad  applicare  i  criteri  di
legge o a verificare gli adempimenti documentali  prescritti,  ma  ha
individuato e preteso criteri e documenti ulteriori a seguito di  una
personale operazione  creativa  di  asserita  deduzione  dalla  legge
(nazionale o regionale), dalla stessa,  in  realta',  in  alcun  modo
esplicitati o richiesti. 
    In piu' parti della corposa delibera, invero, la Corte dei  conti
dichiara  e  ribadisce  l'insoddisfazione  rispetto  al  modello   di
rendiconto elaborato in  sede  di  Conferenza  Stato  Regioni  e  poi
trasfuso nel d.p.c.m.  del  2012,  arrivando  ad  affermare  che  "la
corretta  rilevazione  dei  fatti  di  gestione,  cui,  per  espresse
volonta' del legislatore,  sono  finalizzate  le  prescrizioni  poste
dalle richiamate linee guida, non puo' che  avvenire  attraverso  la,
pure prevista, regolare - nel senso  di  sistematica  ed  ordinata  -
tenuta  della  contabilita'  in  corso  di  esercizio,  non   potendo
ipotizzarsi che, a  tal  fine,  sia  sufficiente  l'osservanza  dello
schema  di  rendiconto  e   la   raccolta   e   conservazione   della
documentazione attestante le spese sostenute" (p. 22  doc.  1).  Poco
prima, si era spinta ad annotare che "la Sezione nell'esprimersi  sui
rendiconti  pervenuti  deve  necessariamente  conoscere  anche,   nei
termini e per  le  finalita'  gia'  ampiamente  rappresentate,  della
correttezza o meno dei fatti di gestione  rispetto  ai  rappresentati
precisi parametri normativi, oltre che tecnici e  contabili,  laddove
il rendiconto, inteso come documento conforme al  modello  approvato,
si limiti a  dare  di  detti  fatti  una  rappresentazione  meramente
sintetica dei soli risultati espressi in termini finanziari" (cfr. p.
18). 
    Similmente, anche con riguardo alla documentazione, la Sezione di
controllo non si e' attenuta ai confini posti dagli artt. 2 e 3 delle
linee guida, ma ha introdotto inediti adempimenti  documentali,  dopo
aver  sottolineato  "preliminarmente,  che  in  linea   generale   la
documentazione a supporto delle spese sostenute e  rimborsate,  oltre
ad essere presente e  leggibile,  deve  essere  idonea  a  consentire
l'esercizio  della  verifica  di  inerenza  al  fine   istituzionale,
indicando l'occasione, le circostanze  e  la  finalita'  della  spesa
medesima poiche' il difetto di  tali  minime  indicazioni  rende,  di
fatto, a monte impossibile qualunque valutazione di attinenza ai fini
istituzionali propri del  mandato  consiliare  e  dell'attivita'  del
gruppo, stante che la documentazione di spesa priva di tali  elementi
potrebbe essere riferita a  qualunque  utilizzo,  anche  difforme  da
quello normativamente previsto" (cfr. doc. 1 pp. 18-19). 
    E cosi', stando alla delibera n. 269/2014 (cfr. sub doc. 1, pagg.
24 ss.): 
        le spese  sostenute  per  collaborazioni  professionali  sono
state  ritenute  regolari  in  quanto  "ricorrano  congiuntamente  le
seguenti condizioni": un contratto in forma scritta, esistenza di  un
progetto descritto o indicato nel contratto  e  individuato  nel  suo
contenuto caratterizzante, se il contenuto del progetto  e'  riferito
esclusivamente alle attivita' istituzionali  del  gruppo  consiliare,
estraneita'   delle   prestazioni    del    collaboratore    rispetto
all'attivita' svolta dal personale delle  unita'  di  supporto  delle
segreterie   messo   a   disposizione   dal   Consiglio    regionale,
professionalita' e/o specificita' della prestazione del collaboratore
in relazione al  contenuto  del  progetto  ed  al  risultato  atteso,
definizione  di  un  risultato  atteso  quale  esito  del   progetto,
necessaria rendicontazione e/o verificabilita'  dello  svolgimento  e
del risultato della collaborazione (cfr. pp. 25-26); 
        le spese di missione e trasferta sono state ritenute regolari
"solo nei casi in cui si e' dimostrato  che  l'evento  istituzionale,
comportante la spesa, era collegato con l'attivita' istituzionale del
gruppo" (cfr. p. 27); 
        le  spese  per  la  redazione,   stampa   e   spedizione   di
pubblicazione o periodici o di altre  spese  di  comunicazione  "sono
state ritenute regolari solo laddove la  documentazione  a  supporto,
anche a seguito di adempimento istruttorio, ha comprovato  l'inerenza
della spesa alla specifica attivita'  istituzionale  del  gruppo.  In
relazione poi alle spese sostenute per  progettazione,  manutenzione,
gestione etc di siti web, le  stesse  sono  state  ritenute  regolari
esclusivamente se sostenute successivamente alla documentata  entrata
in possesso ... del dominio, nella ricorrenza anche  del  presupposto
dell'inerenza all'attivita' istituzionale del gruppo consiliare"  (p.
27); 
        le spese per  consulenze,  studi  ed  incarichi  "sono  state
ritenute regolari laddove e' stata prodotta tutta  la  documentazione
necessaria e contenente, quanto meno, gli elementi minimi  essenziali
(atto/contratto  di  conferimento  dell'incarico  contenente  oggetto
della  prestazione  richiesta,  compensa,  prova  dello   svolgimento
dell'incarico, prescritta documentazione fiscale,  dimostrazione  del
prodotto realizzato, dimostrazione dell'inerenza  della  spesa).  Non
sono  invece  state  ritenute  regolarmente  rendicontate  le  spese,
sostenute  da  tutti  i  gruppi,  per  incarichi   defensionali   per
l'instaurazione dei giudizi innanzi al TAR Veneto, non essendo  detta
voce di spesa ricompressa tra gli specifici vincoli  di  destinazione
che la legge imprime alle risorse assegnate ai gruppi consiliari  ne'
tra le finalita' istituzionali, tipizzate [dal  d.p.c.m.]"  (cfr.  p.
28); 
        quanto  alle  spese   per   attivita'   promozionali   e   di
rappresentanza, per i convegni e per le attivita'  di  aggiornamento,
"sono   state   ritenute   tendenzialmente   inerenti   all'attivita'
istituzionale quelle per la stampa e per  l'informazione,  mentre  le
spese per convegni e manifestazioni sono state ritenute regolari solo
qualora   contenenti   la   documentazione   analitica   [sic!]   del
convegno/manifestazione che ha originato la spesa, da  cui  e'  stato
possibile accertare il nesso con le  attivita'  istituzionali.  Nelle
ipotesi,  poi,  di  partecipazione  del  gruppo  a  specifiche  spese
sostenute  per  studi  e   pubblicazioni,   nonche'   per   convegni,
manifestazioni o altre tipologie di eventi organizzati  unitamente  a
soggetti diversi o anche a loro beneficio, quali partiti  politici  o
altre organizzazioni, la  spesa  rendicontata  dal  gruppo  e'  stata
ritenuta ammissibile laddove e' stato dimostrato che si  trattava  di
una quota parte della  spesa  complessivamente  sostenuta  anche  con
l'apporto economico di detti differenti soggetti" (cfr. p. 29); 
        con riguardo alle spese per  l'acquisto  di  libri,  riviste,
pubblicazioni giornali e riveste,  "la  regolarita'  della  spesa  e'
stata valutata in relazione  alla  completezza  della  documentazione
allegata (specificazione delle pubblicazioni  acquistate  e  relativo
numero di copie; in caso di acquisto di libri: indicazione del titolo
e dell'autore e, in caso di acquisti  plurimi  del  medesimo  volume,
documentazione atta a collegare la richiesta di rimborso ad un numero
di copie congruo con l'attivita' istituzionale)" (cfr. p. 30); 
        le spese postali e  telegrafiche,  cancellerie  e  stampanti,
duplicazioni e stampa "sono state ritenute regolarmente  rendicontate
solo laddove la spesa  rimborsata  ha  trovato  una  giustificazione,
documentata,   nella   indisponibilita'    di    un    corrispondente
servizio/struttura messi a disposizione dei gruppi e dei  consiglieri
da parte dell'istituzione regionale" (cfr. p. 32); 
        quanto alle  spese  logistiche  per  affitto  sale  riunioni,
attrezzature e altri  servizi  logistici  e  ausiliari,  "sono  state
ritenute regolarmente rendicontate  quelle  per  le  quali  e'  stata
fornita  la  documentazione  comprovante   l'inerenza   all'attivita'
istituzionale del gruppo" (p. 33). 
    E'  di  tutta  evidenza  come  la  richiesta  di  tali   puntuali
giustificazioni  e  specificazioni  dell'oggetto,  dell'occasione   e
dell'inerenza  delle  spese  sostenute   nell'ambito   dell'attivita'
istituzionale, delle quali non v'e' traccia  nella  legge  ne'  nelle
linee  guida,  contrasti  palesemente   con   la   natura   meramente
"documentale" del controllo e  con  la  "necessaria  separazione  tra
funzione  di  controllo  ed  attivita'  amministrativa   degli   enti
sottoposti al controllo stesso" riconosciuta da  codesto  Collegio  a
baluardo del limite per il quale "il sindacato della Corte dei  conti
(...) non puo' addentrarsi  nel  merito  delle  scelte  discrezionali
rimesse all'autonomia politica dei gruppi,  nei  limiti  del  mandato
istituzionale". 
    In particolare, non vi e'  alcuna  disposizione  che  attribuisca
alla Sezione di controllo l'accertamento  dell'inerenza  della  spesa
sostenuta rispetto alle attivita' istituzionali del gruppo. 
    Non, ovviamente,  che  questo  significhi  che  il  principio  di
inerenza della spesa non sia un principio connesso all'erogazione  di
risorse   pubbliche.   Solo   che,   per   rispetto    dell'autonomia
costituzionale dei gruppi consiliari, tale compito e' stato riservato
al Presidente di ciascun gruppo (che deve attestare la veridicita'  e
la correttezza delle spese) ai sensi dell'art. 2 delle  linee  guida,
risolvendosi il controllo esterno assegnato alla Corte dei  conti  in
un controllo sulla conformita' (non delle spese ma) del rendiconto al
modello deliberato in sede di Conferenza permanente e cio' alla  luce
della sola documentazione contabile specificata nel  successivo  art.
3. 
    Quanto allo specifico tema delle spese  per  il  personale  o  di
quelle relative a consulenze ed incarichi o di quelle  sostenute  per
attivita' promozionali o per convegni, riscontrata la piena  coerenza
tra le spese a tale titolo sostenute  e  la  relativa  documentazione
giustificativa, la Corte avrebbe dovuto  ritenere  terminata  la  sua
verifica. Ha, invece, preteso di  valutare  la  professionalita'  del
collaboratore, la specificita'  della  prestazione  in  relazione  al
contenuto  del  progetto,  i   risultati   della   collaborazione   o
l'attribuzione degli incarichi sotto  il  profilo  della  rispondenza
delle attivita' dei consulenti all'obiettivo dei gruppi richiedenti o
la  sussistenza  di  un  nesso  tra  il  convegno  e   le   attivita'
istituzionali del gruppo che lo ha promosso. 
    Da qui, la lamentata incostituzionalita' del  controllo  compiuto
dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il  Veneto
perche' esercitato: a) in palese  difetto  di  attribuzione,  b)  con
indebita sovrapposizione rispetto ai controlli interni previsti dalla
legge e dal regolamento  di  contabilita',  c)  interferendo  con  le
competenze costituzionalmente riservate al Consiglio regionale. 
    Sotto altro profilo,  in  conformita'  a  quanto  statuito  nella
sentenza n. 130/2014, la delibera de qua e' illegittima (e come  tale
va annullata) per difetto di base normativa in tutte quelle parti  in
cui si riferisce a fatti di gestione riconducibili si'  all'esercizio
2013, ma precedenti all'entrata in vigore del  d.p.c.m.  21  dicembre
2012, dunque, al periodo compreso fra l'l gennaio e il 16 febbraio. 
    Di conseguenza, ad  esempio,  la  Sezione  doveva  astenersi  dal
controllare  praticamente  tutti  i   contratti   di   collaborazione
coordinata e continuativa viceversa contestati al  gruppo  consiliare
"Il Popolo delle Liberta' - Forza Italia per il Veneto" (segnatamente
si allude al contratto stipulato con il sig. Cristian Arboit "in data
1 febbraio 2011, con durata fino al 31 dicembre 2014",  al  contratto
stipulato con il sig. Claudio Borgia "in data  23  gennaio  2012  con
durata fino al 31 marzo 2013", del contratto stipulato  con  il  sig.
Matteo Galbero "in data 14 agosto 2012 con durata fino al  13  agosto
2013", al contratto stipulato con la sig.ra Erika Pegoarrao "in  data
10 marzo 2012 con durata fino al  28  febbraio  2013",  al  contratto
stipulato con la sig.ra Michele Zabot "in data 20  luglio  2012,  con
durata fino 19 luglio 2013",  al  contratto  stipulato  con  il  sig.
Francesco Brasco "in data 17 gennaio 2013,  con  durata  fino  al  16
gennaio 2014", al contratto stipulato con il sig.  Nicola  Dal  Zotto
"in data 1° febbraio 2013, con durata fino 31 gennaio 201 5": v.  pp.
37-40 delibera n. 269/2014). Lo  stesso  ordine  argomentativo  vale,
ovviamente, per i contratti di collaborazione contestati  agli  altri
gruppi consiliari, benche' stipulati prima del 17 febbraio 2013:  non
li si dettaglia solo per ragioni di sintesi (in  ogni  caso,  v.  pp.
42/47, 62, 65-66, 68-69, 72 della delibera n. 269/2014). 
    La conclusione e' a fortiori  necessitata,  sempre  con  riguardo
alle spese per il personale, considerato che l'art. 5 della  1.r.  n.
28/2013 (recante "Norme integrative,  interpretative  e  modificative
del capo V - Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della
legge  regionale  21  dicembre  2012,  n.  47,  in   attuazione   del
decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito  con  legge  7
dicembre 2012, n. 213 ...") prevede che "per gli esercizi  finanziari
2013 e  seguenti,  sono  ammissibili  anche  le  spese  derivanti  da
contratti di collaborazione, di consulenza o per corsi di  formazione
stipulati  dai  gruppi   consiliari   prima   del   recepimento   del
decreto-legge n. 174 del  2012  convertito,  con  modificazioni,  con
legge n. 213 del 2012,  i  cui  effetti  giuridici  ed  economici  si
protraggono nella nona legislatura". 
    Ovviamente, la sezione di controllo non  aveva  alcun  potere  di
disapplicare la normativa regionale: di nuovo, la violazione di legge
dimostra la lamentata carenza di potere a  carico  della  Sezione  di
controllo e il vulnus arrecato all'autonomia consiliare regionale (v.
sent. n. 129/2004 secondo  cui  l'illegittima  disapplicazione  della
legge  regionale  "menoma  le   attribuzioni   costituzionali   della
Regione"). 
    2.2. Ingerenza del controllo in concreto esercitato  dalla  Corte
dei  conti,  Sezione  regionale  di  controllo  per  il  Veneto   sui
rendiconti relativi all'esercizio 2013 in  pregiudizio  all'autonomia
(politica,  legislativa,  amministrativa,  contabile  e   di   spesa)
costituzionalmente  garantita  al  Consiglio   e   ai   suoi   gruppi
consiliari. 
    Non  solo  la  legge  non  attribuiva  (e  non  attribuisce),  in
generale, alla Corte dei  conti  alcun  potere  ne'  di  integrare  i
criteri di verifica contabile ne' di sindacare il merito delle  spese
sostenute o di contestare la veridicita' e la  correttezza  attestate
dal Presidente di ciascun gruppo; non solo la  Sezione  di  controllo
non puo' esigere documentazione  contabile  ulteriore  o  diversa  da
quella prescritta dalle linee guida (cfr. art. 3 d.p.c.m. 21 dicembre
2012) o estendere il controllo  al  tempo  anteriore  all'entrata  in
vigore delle linee guida medesime. 
    La Regione si duole altresi' del fatto che, anche  ad  ammetterne
per inconcesso la copertura normativa, il sindacato  che  la  Sezione
regionale  di  controllo  ha  esercitato,  per   le   modalita'   che
concretamente ha assunto, ha  finito  con  l'ingerirsi  indebitamente
nello spazio  costituzionalmente  riservato  all'autonomia  politica,
legislativa, amministrativa, contabile e di spesa della Regione e dei
suoi organi: il  controllo  di  regolarita'  del  rendicontio  si  e'
tradotto, nei fatti, in un sindacato pieno sulla ammissibilita' delle
spese. 
    Il presente motivo di ricorso poggia sull'assunto, acquisito  sin
dagli anni Settanta, che "la figura dei  conflitti  di  attribuzione,
sia tra lo Stato e le Regioni sia tra i poteri dello Stato,  'non  si
restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del
medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per
se', ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo
esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di
attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro  soggetto'  (cfr.
la sentenza n. 110 del 1970)". 
    Basteranno alcuni esempi  per  comprendere  la  fondatezza  della
doglianza. 
    La Corte ha contestato a  tutti  i  gruppi  consiliari  le  spese
sostenute "per incarichi defensionali per l'instaurazione dei giudizi
innanzi al Tar Veneto, non essendo detta voce di spesa ricompresa tra
gli specifici vincoli di  destinazione  che  la  legge  imprime  alle
risorse  assegnate  ai  Gruppi  consiliari  ne'  tra   le   finalita'
istituzionali,  tipizzate,  di  cui  sia  al  piu'  volte  richiamato
d.p.c.m. 21 dicembre 2012, sia nell'art. 13, comma 1-quater,  lettere
da a) ad e) della l.r.  n.  47  del  21  dicembre  2012"  (v.  p.  28
delibera). 
    Sennonche', a parte il fatto che le finalita'  istituzionali  dei
gruppi non sono state  affatto  tipizzate  dal  d.p.c.m.,  il  quale,
all'allegato B "uscite" non prevede un elenco chiuso di  funzioni  ma
un  elenco  aperto  integrabile  salva  specificazione,  e'   agevole
osservare, in senso contrario, che,  sotto  il  profilo  formale,  le
spese per gli incarichi defensionali al TAR sono state  correttamente
contabilizzate alla voce n. 6 "Spese consulenze, studi  e  incarichi"
del modello  di  Rendiconto,  configurandosi  evidentemente  come  un
incarico; sotto il profilo sostanziale, che non puo' certo negarsi ai
gruppi consiliari il diritto, costituzionalmente  garantito  a  tutti
(v. art. 24 Cost.), di agire in giudizio per la tutela delle  proprie
posizioni soggettive, tanto piu' a fronte di una delibera, quale  era
quella relativa ai rendiconti del 2012, che andava illegittimamente a
ledere  la  loro  autonomia  politica,  legislativa,   gestionale   e
contabile, come codesta Corte ha acclarato. 
    Relativamente  alle  spese  per  personale,  convegni,  seminari,
cancelleria,   pubblicazioni,   la   Sezione    di    controllo    ha
surrettiziamente utilizzato il criterio di inerenza sino al punto  di
(in concreto) sindacare le scelte discrezionali  operate  dai  gruppi
consiliari, con cio' travalicando palesemente il limite  invalicabile
del rispetto del merito  politico-amministrativo,  della  separazione
fra attivita' di controllo  e  attivita'  di  amministrazione,  della
natura meramente documentale del controllo. 
    Ad esempio, al gruppo consiliare "Partito democratico veneto"  ha
contestato la  "fattura  n.  102  del  11.11.2013...  da  dichiararsi
irregolare in quanto avente ad oggetto 'moderazione  tavola  rotonda'
e, quindi, una spesa  non  rientrante  tra  quelle  consentite  dalla
richiamata normativa  primaria  e  secondaria"  (p.  49  delibera  n.
269/2014) e le fatture nn. 4, 5, 6 "emessa da  IRES  Veneto  ...  per
Giornata seminariale a n. 30 partecipanti sul  tema  'criticita'  del
sistema produttivo veneto' e fornitura materiale per  lo  svolgimento
del seminario ... [perche'], stante l'assenza  dei  nominativi  degli
effettivi partecipanti, non e' possibile verificarne l'inerenza quale
spesa di formazione" (p. 53); al gruppo  consiliare  "Liga  Veneta  -
Lega Nord - Padania" ha contestato "il  percorso  formativo  'che  si
inserisce fra i programmi della Scuola di Alta  Formazione  2012-2013
della Lega Nord' (cosi' nel contratto del 27 settembre 2012),  ovvero
del partito, [perche'] ha ad oggetto tematiche  di  natura  politica,
amministrativa e finanziaria, di generale interesse di  soggetti  che
operano nel settore pubblico, e risponde ad esigenze formative  molto
ampie, di  per  se'  non  chiaramente  riconducibili  alle  finalita'
istituzionali del gruppo" (v. p. 59) e "la  spesa  documentata  dalla
fattura n. 605 ... per la ideazione grafica e la stampa di blocchetti
appunti ... per mancanza di inerenza  con  l'attivita'  istituzionale
del gruppo, in quanto, nel frontespizio e nel retro  del  blocchetto,
prodotti in copia dal gruppo, non e' rinvenibile  alcun  riferimento,
neppure grafico, al gruppo medesimo" (v. p. 60); al gruppo consiliare
"Unione Nord Est" ha  contestato  "il  convegno  del  30/06/2013  dal
titolo 'Naturalmente divisi' e  relativo  ad  'una  panoramica  sulla
storia e l'autonomia di alcune antiche comunita'  alpine'  in  quanto
non inerente all'attivita' istituzionale del gruppo" (v. p. 63). 
    E si potrebbe continuare. 
    Del tutto estranea  alle  funzioni  attribuite  alla  Sezione  di
Controllo e lesiva delle prerogative consiliari e', infine, anche  la
valutazione che esercitato  sugli  incarichi  assegnati  dai  gruppi,
contestando, di volta in volta, che  "non  e'  stato  documentato  il
risultato atteso della prestazione  medesima",  la  "carenza  di  uno
specifico  progetto,  avendo  il  contratto  ad  oggetto   una   mera
elencazioni di attivita'", che "non risulta  documentata  l'effettiva
esecuzione   dell'incarico   e   la   sua   inerenza    all'attivita'
istituzionale del gruppo". 
    E' chiaro che il criterio di inerenza, cosi' inteso  e  applicato
in concreto, tramuta il controllo documentale esterno in una sorta di
autorizzazione successiva, spostando la titolarita'  della  decisione
di spesa dall'organo politico all'organo di controllo in spregio alle
prerogative costituzionali degli organi del consiglio  regionale:  in
tal modo, il comportamento della Sezione  di  controllo  interferisce
indebitamente  con  le  funzioni  che  la  Costituzione,  lo  statuto
regionale e la legge (nazionale e regionale) assegnano al Consiglio e
ai suoi organi. 
    Anche per tali ragioni si insta per l'accoglimento del ricorso.