Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Conflitto tra enti n. 6 depositato il 19 giugno 2014 della Regione Veneto, (C.F.: 80007580279) con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, autorizzato mediante deliberazione della Giunta stessa n. 737 del 27/05/2014 (doc. 3), rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dagli avv.ti Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale, prof. Mario Bertolissi (C. F.: BRTMRA48T28L483I, PEC: mario.bertolissi@ordineavvocatipadova.it, telefax 049/8360938), prof. Vittorio Domenichelli (C.F.: DMNVTR48P10D578Z, PEC: vittorio.domenichelli@ordineavvocatipadova.it, telefax 049/8763202), Francesco Rossi (C.F.: RSSFNC61P26G224T, PEC: francesco.rossi@ordineavvocatipadova.it, telefax 049/650834) e Luigi Manzi (CF: MNZLGU34E15H501Y, PEC: luigimanzi@ordineavvocatiroma.org, telefax 06/3211370) del foro di Roma, con domicilio eletto, agli effetti del presente giudizio, presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri, n. 5 contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, notiziandone, anche, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in persona del Presidente p.t. per regolamento di competenza in relazione e avverso le deliberazioni: a) n. 269 del 9 aprile 2014 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, depositata in segeteria 1'11/04/2014; b) quelle presupposte e quelle che eventualmente saranno adottate, medio tempore, in conseguenza ad esse. in punto: perche' 1) sia dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto adottare la gravata delibera ne' esercitare un controllo sulle singole voci di spesa o chiedere integrazioni documentali in base a criteri di propria statuizione, per violazione, come precisato nella parte motiva, degli artt. 5, 100, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122, 123 Cost. in relazione all'autonomia istituzionale, legislativa, amministrativa, contabile, statutaria, dello stesso d.l. n. 174, convertito con modificazioni dalla 1. n. 213/2012 ridondante in lesione dell'autonomia costituzionale regionale e dello Statuto regionale del Veneto approvato con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ove prevede e garantisce l'autonomia del Consiglio e dei gruppi consiliari (cfr. artt. 19, 20, 21, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 48), nonche' del principio di leale collaborazione; 2) per l'effetto, sia annullato (anche solo in parte qua) la delibera impugnata, nonche' gli atti presupposti e quelli che eventualmente saranno adottati, medio tempore, in conseguenza ad essi, in applicazione degli artt. 41 e 38 1. 11 marzo 1953, n. 87. F a t t o 1. Il presente giudizio costituisce ulteriore sviluppo di una vicenda concernente la contestazione, da parte della Corte dei conti, di irregolarita' nella rendicontazione dei gruppi consiliari regionali ex art. 1 di. n. 174/2012 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 213/2012), gia' portata all'attenzione di codesto ecc.mo Collegio e decisa, in senso favorevole alla Regione, sia in sede di giudizio di legittimita' costituzionale (cfr. sent. n. 39/2014), sia in sede di conflitto di attribuzioni relativamente ai rendiconti riferiti all'anno 2012 (cfr. sent. n. 130/2014). Con la qui gravata deliberazione n. 269 del 9 aprile 2014 (doc. 1), la Sezione regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei conti contesta ai gruppi consiliari regionali l'irregolare rendicontazione delle spese per l'anno 2013, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute ai sensi dell'art. 1, commi 11 e 12, del d.l. 174/2012 e dell'art. 4 della 1.r. n. 28/2013. Come noto, invero, l'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012 prevede che "ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilita', nonche' per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonche' le misure adottate per consentire la tracciabilita' dei pagamenti effettuati". In attuazione di cio', la Conferenza Stato - Regioni, nella seduta del 6 dicembre 2012, ha deliberato le summenzionate linee guida per il rendiconto dell'esercizio annuale da parte dei gruppi consiliari; linee guida che sono state recepite con d.p.c.m. 21 dicembre 2012, pubblicato il 2 febbraio ed entrato in vigore il 17 febbraio 2013. Da parte sua, la Regione Veneto si e' pedissequamente adeguata alle predette linee guida, senza ritenere opportuna alcuna loro integrazione (di cio' da' atto la delibera n. 269/2014, p. 17; sul punto, v. l.r. n. 47/2012, specie sub art. 13, come modificato dalla l.r. n. 28/2013). Dev'essere sin d'ora evidenziato che il predetto d.p.c.m. - ai fini che qui interessano - definisce il modello di rendiconto annuale dei gruppi consiliari (cfr. allegato B) contemplando un elenco di quindici voci puntuali di spesa piu' una sedicesima "aperta" da specificare ("altre spese"); nel contempo, prescrive che "ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei Gruppi consiliari (...) deve corrispondere a criteri di veridicita' e correttezza", precisando che la veridicita' "attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute", mentre la correttezza "attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalita' previste dalla legge ...)" e rimettendo in via esclusiva al Presidente del gruppo il compito di autorizzare la spesa (con conseguente assunzione di responsabilita') e di attestarne, appunto, la veridicita' e la correttezza (cfr. art. 1). Quanto alla documentazione contabile, l'art. 3 si limita a prescrivere che "1. Al rendiconto di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione e conservata a norma di legge. 2. Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile e' rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante. 3. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi". 3. In ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 10, del d. 1. n. 174/2012, con nota prot. 85391 del 27 febbraio 2014, il Presidente della Regione Veneto trasmetteva i rendiconti dei gruppi consiliari relativi al 2013 - tutti redatti secondo il modello di rendiconto definito dall'allegato B del d.p.c.m. e muniti della prescritta documentazione contabile - alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Quest'ultima, con deliberazione n. 190/2014/FRG di data 12 marzo 2014, riscontrava presunte "carenze ed irregolarita' documentali che necessitano di essere approfondite ed eventualmente, ove possibile, regolarizzate", assegnando un termine di 15 giorni per procedere alla "regolarizzazione mediante l'esibizione della documentazione giustificativa analiticamente indicata per ciascuno dei Gruppi predetti, nelle schede allegate alla deliberazione medesima" (doc. 2). Con inopinata acribia, la Sezione Regionale di Controllo richiedeva, fra l'altro: 1) la comunicazione della composizione del gruppo consiliare alla data del 1 gennaio 2013 e le eventuali variazioni intervenute nel corso dell'armo; 2) la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Veneto che definisce le tipologie di spese inerenti alle attivita' istituzionali dei gruppi consiliari; 3) il disciplinare interno contenete l'indicazione delle modalita' di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e di tenuta della contabilita' , ai sensi dell'art. 2, comma 3, linee guida; 4) la specificazione, in ogni caso ed anche in mancanza del suddetto disciplinare, dei criteri di rilevazione dei fatti di gestione e di gestione della cassa (scritture contabili sotto qualsiasi forma); 5) il regolamento intemo di amministrazione e di organizzazione che definisce le modalita' di attivazione, svolgimento e rendicontazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, dell'art. 52 della 1.r. 53/2012 e, ove non adottato, la specificazione delle modalita' di attivazione, svolgimento e rendicontazione del rapporti suddetti; 6) la rendicontazione di tutte le somme erogate per la causale di cui sopra per i rapporti di collaborazione di durata ultrannuale ed instaurati antecedentemente alla data del 1/01/2013; 7) la specificazione del motivo per cui le spese legali defensionali affrontate per l'instaurazione del giudizio avanti al TAR Veneto sono state contabilizzate sotto la voce del rendiconto "spese consulenze, studi ed incarichi"; 8) la documentazione attestante l'inerenza all' attivita' istituzionale del Gruppo delle spese sostenute in relazione alle varie voci del rendiconto (i.e. quelle da 1 a 16 di cui all'allegato B del d.p.c.m. 21 dicembre 2012). Tutti i gruppi consiliari provvedevano tempestivamente a fornire i chiarimenti richiesti, prendendo specificamente posizione su ciascuno dei punti contestati. Cionondimeno, la Sezione di controllo concludeva, senza alcun contraddittorio con i soggetti interessati, per l'irregolare rendicontazione degli importi meglio specificati nella deliberazione medesima, con conseguente applicabilita' delle sanzioni previste dal d.l. n. 174/2012 e dalla 1.r. n. 28/2013. Alla luce del quadro normativo e fattuale sin qui delineato, il Consiglio regionale del Veneto promuove, avverso la delibera n. 269/2014, il presente conflitto di attribuzione per violazione - da parte della Sezione regionale della Corte dei conti per il Veneto, in contrasto con la Costituzione e le disposizioni statutarie e in violazione del d.l. 174/2012 - delle proprie prerogative regionali, dell'autonomia politica, legislativa, amministrativa propria e dei propri organi, nonche' della propria autonomia contabile e di spesa per i seguenti motivi di diritto. 1. Premessa: le condizioni di legittimita' del controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari ex di n. 174/2012. Considerato che la questione in oggetto non e' nuova, ci si permette, in premessa, di rammentare i punti fermi fissati da codesta Corte relativamente al controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari, punti fermi dai quali, immutato essendo il quadro normativo, non v'e' alcuna ragione di discostarsi. In sede di giudizio di legittimita' costituzionale promosso in via principale, codesto ecc.mo Collegio ha concluso per l'illegittimita' costituzionale del terzo periodo del comma 9 del d.l. 174/2012 (laddove si disponeva che "nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale") e l'illegittimita' costituzionale del quarto periodo del medesimo comma (laddove si statuiva che "la decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate"), nella parte in cui si prevedeva che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla decadenza, anziche' all'omessa regolarizzazione. In particolare, la suddetta decisione precisa che "l'impugnato comma XI introduce una misura repressiva di indiscutibile carattere sanzionatorio che consegue ex lege, senza neppure consentire che la Corte dei conti possa graduare la sanzione stessa in ragione del vizio riscontrato nel rendiconto, ne' che gli organi controllati possano adottare misure correttive. Cio' non consente di preservare quella necessaria separazione tra funzione di controllo ed attivita' amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso che la giurisprudenza di questa Corte ha posto a fondamento della conformita' a Costituzione delle norme istitutive dei controlli attribuiti alla Corte dei conti" (cfr. sent. n. 39/2014). Nelle medesima sentenza, si e', poi, chiarito anche che "il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con il bilancio regionale (...). Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformita' del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale". Nella successiva sentenza n. 130/2014, in accoglimento di alcuni ricorsi per conflitto di attribuzione promossi, inter alios, anche dalla regione Veneto, si e' riconosciuto che "non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie e Sezioni Regionali di Controllo per le Regioni Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, adottare le deliberazioni impugnate con cui si e', rispettivamente, indirizzato ed esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari in relazione all'esercizio 2012". Un tanto perche' "ai sensi dell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174 del 2012, il rendiconto in esame e' 'strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [...]'. Il comma 11, poi, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformita' dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai gia' detti criteri contenuti nelle linee guida. Il dettato normativo configura dunque il potere di controllo in esame come condizionato alla previa individuazione dei criteri per il suo esercizio e cio' sull'evidente presupposto della loro indispensabilita'". In estrema sintesi, per evitare la censura di incostituzionalita' e l'illegittima invasione della sfera di autonomia del Consiglio regionale e dei gruppi di cui si compone, secondo la giurisprudenza di codesta Corte, il controllo della Corte dei conti deve essere condotto: a) avendo ad unico parametro la conformita' alle prescrizioni contenute nelle linee guida; b) solo a partire dal tempo della loro entrata in vigore (17 febbraio 2013) e non gia' retroattivamente; c) con necessaria separazione tra funzione di controllo ed attivita' amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso; d) nel rispetto del limite del carattere meramente documentale entro cui ex lege e' confinato; e) senza possibilita' di addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi. Come si avra' a dimostrare, tali limiti, costituenti altrettante condizione di legittimita' del controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari (organi muniti di autonomia a copertura costituzionale), sono stati, nel caso di specie, grossolanamente disattesi. Prima di entrare in medias res, proprio con riguardo all'autonomia politica dei gruppi, non resta che sottolineare, un'ulteriore (ultima) imprescindibile premessa. Costituisce insegnamento costante di codesta Corte (insegnamento che, anche grazie all'avallo della migliore dottrina, puo' considerarsi, jus receptum) che "i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del Consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari alla elezione dei consiglieri. Essi pertanto contribuiscono in modo determinante al funzionamento e all'attivita' dell'assemblea, essi curando l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica. Cio' posto, questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare che 'la valutazione delle esigenze obiettive proprie dei gruppi consiliari e' in gran parte lasciata al discrezionale apprezzamento dei Consigli di ciascuna regione, di fronte al quale questa Corte, in sede di giudizio di legittimita' delle leggi, puo' sindacare ed, eventualmente, dichiarare incostituzionali unicamente le decisioni di spesa manifestamente irragionevoli o arbitrarie' (cfr. sentenza n. 1130 del 1988" (cosi Corte cost., sent. n. 187/1990). 2. Nel merito. Illegittimita' della delibera gravata per interferenza e menomazione delle competenze costituzionalmente riservate al Consiglio regionale. Violazione degli artt. 5, 100, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122, 123 Cost. in relazione all'autonomia istituzionale, legislativa, amministrativa, contabile, statutaria. Violazione dello Statuto regionale del Veneto approvato con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ove prevede e garantisce l'autonomia del Consiglio e dei gruppi consiliari (cfr. artt. 19, 20, 21, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 48). Violazione dello stesso d.l. n. 174, convertito con modificazioni dalla l. n. 213/2012 ridondante in lesione dell'autonomia costituzionale regionale. Violazione del principio di leale collaborazione. 2.1 Non spettanza del potere di controllo esercitato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, sui rendiconti relativi all'esercizio 2013 sulla base di criteri di propria statuizione e con richiesta di documentazione non prevista dalla legge ed indistintamente anche per il periodo precedente l'entrata in vigore del d.p.c.m. 21 dicembre 2012. Pregiudizio all'autonomia (politica, legislativa, amministrativa, contabile e di spesa) costituzionalmente garantita al Consiglio e ai suoi gruppi consiliari. La delibera che si impugna e' illegittima anzitutto perche' pretende di applicare criteri diversi ed ulteriori rispetto a quelli deliberati in sede di Conferenza permanente Stato Regioni, perche' esige una documentazione ivi non richiesta, perche' si estende a riguardare fatti di gestione compiuti (dal primo gennaio) fino al 17 febbraio 2013, cioe' prima dell'entrata in vigore del d.p.c.m. che ha recepito le menzionate linee guida. Diversamente da come il potere di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari risulta tipizzato dal d.l. n. 174/2012 per come e' stato integrato dalle linee guida, la Corte dei conti, Sezione di controllo, con la gravata delibera, ha, invece, preteso di esercitare un controllo autonomo di legittimita' e di merito sulle singole spese risultanti dai rendiconti medesimi, gia' controllate, dai Presidenti del gruppo ai sensi dell'art. 2 del citato d.p.c.m.. E cio', nonostante avesse piena contezza che "il sindacato della Corte dei conti assume ... come parametro la conformita' del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse, nei limiti del mandato istituzionale, all'autonomia politica dei gruppi (Corte Cost. sent. n. 3912014)" (p. 7 delibera n. 269/2014). Donde la violazione dell'autonomia costituzionalmente attribuita alla Regione Veneto, ed in particolare al Consiglio regionale e alle sue articolazioni, avendo la Sezione di controllo esercitando un potere privo di base normativa (oltre che, come si spieghera' nel prosieguo, con modalita' in concreto del tutto diverse ed esorbitati rispetto a quelle consentite ex lege). In particolare la Sezione Regionale, dopo aver ricordato che "la spesa e' stata ritenuta rimborsabile solo nelle ipotesi in cui e' stato possibile ricondurla all'attivita' istituzionale del gruppo ed accertato che la stessa non sia stata utilizzata, direttamente o indirettamente, per finanziare le spese di funzionamento di organi centrali e periferici dei partiti o movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri raggruppamenti interni ai partiti o ai movimenti medesimi", per ritenere regolare le spese relative ai vari aggregati, ha, in limine, indicato (e conseguentemente applicato) una serie di criteri di giudizio affermando di averli "ricavati dal d.p.c.m. 21 dicembre 2012 e/o dalle fonti regionali sopra richiamate [i.e. la 1.r. n. 56/1984, la 1.r. n. 47/2012, l'art. 52 della l.r. n. 53/2012]" (v. p. 24 delibera n. 269/2014): non si e' dunque limitata ad applicare i criteri di legge o a verificare gli adempimenti documentali prescritti, ma ha individuato e preteso criteri e documenti ulteriori a seguito di una personale operazione creativa di asserita deduzione dalla legge (nazionale o regionale), dalla stessa, in realta', in alcun modo esplicitati o richiesti. In piu' parti della corposa delibera, invero, la Corte dei conti dichiara e ribadisce l'insoddisfazione rispetto al modello di rendiconto elaborato in sede di Conferenza Stato Regioni e poi trasfuso nel d.p.c.m. del 2012, arrivando ad affermare che "la corretta rilevazione dei fatti di gestione, cui, per espresse volonta' del legislatore, sono finalizzate le prescrizioni poste dalle richiamate linee guida, non puo' che avvenire attraverso la, pure prevista, regolare - nel senso di sistematica ed ordinata - tenuta della contabilita' in corso di esercizio, non potendo ipotizzarsi che, a tal fine, sia sufficiente l'osservanza dello schema di rendiconto e la raccolta e conservazione della documentazione attestante le spese sostenute" (p. 22 doc. 1). Poco prima, si era spinta ad annotare che "la Sezione nell'esprimersi sui rendiconti pervenuti deve necessariamente conoscere anche, nei termini e per le finalita' gia' ampiamente rappresentate, della correttezza o meno dei fatti di gestione rispetto ai rappresentati precisi parametri normativi, oltre che tecnici e contabili, laddove il rendiconto, inteso come documento conforme al modello approvato, si limiti a dare di detti fatti una rappresentazione meramente sintetica dei soli risultati espressi in termini finanziari" (cfr. p. 18). Similmente, anche con riguardo alla documentazione, la Sezione di controllo non si e' attenuta ai confini posti dagli artt. 2 e 3 delle linee guida, ma ha introdotto inediti adempimenti documentali, dopo aver sottolineato "preliminarmente, che in linea generale la documentazione a supporto delle spese sostenute e rimborsate, oltre ad essere presente e leggibile, deve essere idonea a consentire l'esercizio della verifica di inerenza al fine istituzionale, indicando l'occasione, le circostanze e la finalita' della spesa medesima poiche' il difetto di tali minime indicazioni rende, di fatto, a monte impossibile qualunque valutazione di attinenza ai fini istituzionali propri del mandato consiliare e dell'attivita' del gruppo, stante che la documentazione di spesa priva di tali elementi potrebbe essere riferita a qualunque utilizzo, anche difforme da quello normativamente previsto" (cfr. doc. 1 pp. 18-19). E cosi', stando alla delibera n. 269/2014 (cfr. sub doc. 1, pagg. 24 ss.): le spese sostenute per collaborazioni professionali sono state ritenute regolari in quanto "ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni": un contratto in forma scritta, esistenza di un progetto descritto o indicato nel contratto e individuato nel suo contenuto caratterizzante, se il contenuto del progetto e' riferito esclusivamente alle attivita' istituzionali del gruppo consiliare, estraneita' delle prestazioni del collaboratore rispetto all'attivita' svolta dal personale delle unita' di supporto delle segreterie messo a disposizione dal Consiglio regionale, professionalita' e/o specificita' della prestazione del collaboratore in relazione al contenuto del progetto ed al risultato atteso, definizione di un risultato atteso quale esito del progetto, necessaria rendicontazione e/o verificabilita' dello svolgimento e del risultato della collaborazione (cfr. pp. 25-26); le spese di missione e trasferta sono state ritenute regolari "solo nei casi in cui si e' dimostrato che l'evento istituzionale, comportante la spesa, era collegato con l'attivita' istituzionale del gruppo" (cfr. p. 27); le spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazione o periodici o di altre spese di comunicazione "sono state ritenute regolari solo laddove la documentazione a supporto, anche a seguito di adempimento istruttorio, ha comprovato l'inerenza della spesa alla specifica attivita' istituzionale del gruppo. In relazione poi alle spese sostenute per progettazione, manutenzione, gestione etc di siti web, le stesse sono state ritenute regolari esclusivamente se sostenute successivamente alla documentata entrata in possesso ... del dominio, nella ricorrenza anche del presupposto dell'inerenza all'attivita' istituzionale del gruppo consiliare" (p. 27); le spese per consulenze, studi ed incarichi "sono state ritenute regolari laddove e' stata prodotta tutta la documentazione necessaria e contenente, quanto meno, gli elementi minimi essenziali (atto/contratto di conferimento dell'incarico contenente oggetto della prestazione richiesta, compensa, prova dello svolgimento dell'incarico, prescritta documentazione fiscale, dimostrazione del prodotto realizzato, dimostrazione dell'inerenza della spesa). Non sono invece state ritenute regolarmente rendicontate le spese, sostenute da tutti i gruppi, per incarichi defensionali per l'instaurazione dei giudizi innanzi al TAR Veneto, non essendo detta voce di spesa ricompressa tra gli specifici vincoli di destinazione che la legge imprime alle risorse assegnate ai gruppi consiliari ne' tra le finalita' istituzionali, tipizzate [dal d.p.c.m.]" (cfr. p. 28); quanto alle spese per attivita' promozionali e di rappresentanza, per i convegni e per le attivita' di aggiornamento, "sono state ritenute tendenzialmente inerenti all'attivita' istituzionale quelle per la stampa e per l'informazione, mentre le spese per convegni e manifestazioni sono state ritenute regolari solo qualora contenenti la documentazione analitica [sic!] del convegno/manifestazione che ha originato la spesa, da cui e' stato possibile accertare il nesso con le attivita' istituzionali. Nelle ipotesi, poi, di partecipazione del gruppo a specifiche spese sostenute per studi e pubblicazioni, nonche' per convegni, manifestazioni o altre tipologie di eventi organizzati unitamente a soggetti diversi o anche a loro beneficio, quali partiti politici o altre organizzazioni, la spesa rendicontata dal gruppo e' stata ritenuta ammissibile laddove e' stato dimostrato che si trattava di una quota parte della spesa complessivamente sostenuta anche con l'apporto economico di detti differenti soggetti" (cfr. p. 29); con riguardo alle spese per l'acquisto di libri, riviste, pubblicazioni giornali e riveste, "la regolarita' della spesa e' stata valutata in relazione alla completezza della documentazione allegata (specificazione delle pubblicazioni acquistate e relativo numero di copie; in caso di acquisto di libri: indicazione del titolo e dell'autore e, in caso di acquisti plurimi del medesimo volume, documentazione atta a collegare la richiesta di rimborso ad un numero di copie congruo con l'attivita' istituzionale)" (cfr. p. 30); le spese postali e telegrafiche, cancellerie e stampanti, duplicazioni e stampa "sono state ritenute regolarmente rendicontate solo laddove la spesa rimborsata ha trovato una giustificazione, documentata, nella indisponibilita' di un corrispondente servizio/struttura messi a disposizione dei gruppi e dei consiglieri da parte dell'istituzione regionale" (cfr. p. 32); quanto alle spese logistiche per affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari, "sono state ritenute regolarmente rendicontate quelle per le quali e' stata fornita la documentazione comprovante l'inerenza all'attivita' istituzionale del gruppo" (p. 33). E' di tutta evidenza come la richiesta di tali puntuali giustificazioni e specificazioni dell'oggetto, dell'occasione e dell'inerenza delle spese sostenute nell'ambito dell'attivita' istituzionale, delle quali non v'e' traccia nella legge ne' nelle linee guida, contrasti palesemente con la natura meramente "documentale" del controllo e con la "necessaria separazione tra funzione di controllo ed attivita' amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso" riconosciuta da codesto Collegio a baluardo del limite per il quale "il sindacato della Corte dei conti (...) non puo' addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale". In particolare, non vi e' alcuna disposizione che attribuisca alla Sezione di controllo l'accertamento dell'inerenza della spesa sostenuta rispetto alle attivita' istituzionali del gruppo. Non, ovviamente, che questo significhi che il principio di inerenza della spesa non sia un principio connesso all'erogazione di risorse pubbliche. Solo che, per rispetto dell'autonomia costituzionale dei gruppi consiliari, tale compito e' stato riservato al Presidente di ciascun gruppo (che deve attestare la veridicita' e la correttezza delle spese) ai sensi dell'art. 2 delle linee guida, risolvendosi il controllo esterno assegnato alla Corte dei conti in un controllo sulla conformita' (non delle spese ma) del rendiconto al modello deliberato in sede di Conferenza permanente e cio' alla luce della sola documentazione contabile specificata nel successivo art. 3. Quanto allo specifico tema delle spese per il personale o di quelle relative a consulenze ed incarichi o di quelle sostenute per attivita' promozionali o per convegni, riscontrata la piena coerenza tra le spese a tale titolo sostenute e la relativa documentazione giustificativa, la Corte avrebbe dovuto ritenere terminata la sua verifica. Ha, invece, preteso di valutare la professionalita' del collaboratore, la specificita' della prestazione in relazione al contenuto del progetto, i risultati della collaborazione o l'attribuzione degli incarichi sotto il profilo della rispondenza delle attivita' dei consulenti all'obiettivo dei gruppi richiedenti o la sussistenza di un nesso tra il convegno e le attivita' istituzionali del gruppo che lo ha promosso. Da qui, la lamentata incostituzionalita' del controllo compiuto dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto perche' esercitato: a) in palese difetto di attribuzione, b) con indebita sovrapposizione rispetto ai controlli interni previsti dalla legge e dal regolamento di contabilita', c) interferendo con le competenze costituzionalmente riservate al Consiglio regionale. Sotto altro profilo, in conformita' a quanto statuito nella sentenza n. 130/2014, la delibera de qua e' illegittima (e come tale va annullata) per difetto di base normativa in tutte quelle parti in cui si riferisce a fatti di gestione riconducibili si' all'esercizio 2013, ma precedenti all'entrata in vigore del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, dunque, al periodo compreso fra l'l gennaio e il 16 febbraio. Di conseguenza, ad esempio, la Sezione doveva astenersi dal controllare praticamente tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa viceversa contestati al gruppo consiliare "Il Popolo delle Liberta' - Forza Italia per il Veneto" (segnatamente si allude al contratto stipulato con il sig. Cristian Arboit "in data 1 febbraio 2011, con durata fino al 31 dicembre 2014", al contratto stipulato con il sig. Claudio Borgia "in data 23 gennaio 2012 con durata fino al 31 marzo 2013", del contratto stipulato con il sig. Matteo Galbero "in data 14 agosto 2012 con durata fino al 13 agosto 2013", al contratto stipulato con la sig.ra Erika Pegoarrao "in data 10 marzo 2012 con durata fino al 28 febbraio 2013", al contratto stipulato con la sig.ra Michele Zabot "in data 20 luglio 2012, con durata fino 19 luglio 2013", al contratto stipulato con il sig. Francesco Brasco "in data 17 gennaio 2013, con durata fino al 16 gennaio 2014", al contratto stipulato con il sig. Nicola Dal Zotto "in data 1° febbraio 2013, con durata fino 31 gennaio 201 5": v. pp. 37-40 delibera n. 269/2014). Lo stesso ordine argomentativo vale, ovviamente, per i contratti di collaborazione contestati agli altri gruppi consiliari, benche' stipulati prima del 17 febbraio 2013: non li si dettaglia solo per ragioni di sintesi (in ogni caso, v. pp. 42/47, 62, 65-66, 68-69, 72 della delibera n. 269/2014). La conclusione e' a fortiori necessitata, sempre con riguardo alle spese per il personale, considerato che l'art. 5 della 1.r. n. 28/2013 (recante "Norme integrative, interpretative e modificative del capo V - Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213 ...") prevede che "per gli esercizi finanziari 2013 e seguenti, sono ammissibili anche le spese derivanti da contratti di collaborazione, di consulenza o per corsi di formazione stipulati dai gruppi consiliari prima del recepimento del decreto-legge n. 174 del 2012 convertito, con modificazioni, con legge n. 213 del 2012, i cui effetti giuridici ed economici si protraggono nella nona legislatura". Ovviamente, la sezione di controllo non aveva alcun potere di disapplicare la normativa regionale: di nuovo, la violazione di legge dimostra la lamentata carenza di potere a carico della Sezione di controllo e il vulnus arrecato all'autonomia consiliare regionale (v. sent. n. 129/2004 secondo cui l'illegittima disapplicazione della legge regionale "menoma le attribuzioni costituzionali della Regione"). 2.2. Ingerenza del controllo in concreto esercitato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto sui rendiconti relativi all'esercizio 2013 in pregiudizio all'autonomia (politica, legislativa, amministrativa, contabile e di spesa) costituzionalmente garantita al Consiglio e ai suoi gruppi consiliari. Non solo la legge non attribuiva (e non attribuisce), in generale, alla Corte dei conti alcun potere ne' di integrare i criteri di verifica contabile ne' di sindacare il merito delle spese sostenute o di contestare la veridicita' e la correttezza attestate dal Presidente di ciascun gruppo; non solo la Sezione di controllo non puo' esigere documentazione contabile ulteriore o diversa da quella prescritta dalle linee guida (cfr. art. 3 d.p.c.m. 21 dicembre 2012) o estendere il controllo al tempo anteriore all'entrata in vigore delle linee guida medesime. La Regione si duole altresi' del fatto che, anche ad ammetterne per inconcesso la copertura normativa, il sindacato che la Sezione regionale di controllo ha esercitato, per le modalita' che concretamente ha assunto, ha finito con l'ingerirsi indebitamente nello spazio costituzionalmente riservato all'autonomia politica, legislativa, amministrativa, contabile e di spesa della Regione e dei suoi organi: il controllo di regolarita' del rendicontio si e' tradotto, nei fatti, in un sindacato pieno sulla ammissibilita' delle spese. Il presente motivo di ricorso poggia sull'assunto, acquisito sin dagli anni Settanta, che "la figura dei conflitti di attribuzione, sia tra lo Stato e le Regioni sia tra i poteri dello Stato, 'non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per se', ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto' (cfr. la sentenza n. 110 del 1970)". Basteranno alcuni esempi per comprendere la fondatezza della doglianza. La Corte ha contestato a tutti i gruppi consiliari le spese sostenute "per incarichi defensionali per l'instaurazione dei giudizi innanzi al Tar Veneto, non essendo detta voce di spesa ricompresa tra gli specifici vincoli di destinazione che la legge imprime alle risorse assegnate ai Gruppi consiliari ne' tra le finalita' istituzionali, tipizzate, di cui sia al piu' volte richiamato d.p.c.m. 21 dicembre 2012, sia nell'art. 13, comma 1-quater, lettere da a) ad e) della l.r. n. 47 del 21 dicembre 2012" (v. p. 28 delibera). Sennonche', a parte il fatto che le finalita' istituzionali dei gruppi non sono state affatto tipizzate dal d.p.c.m., il quale, all'allegato B "uscite" non prevede un elenco chiuso di funzioni ma un elenco aperto integrabile salva specificazione, e' agevole osservare, in senso contrario, che, sotto il profilo formale, le spese per gli incarichi defensionali al TAR sono state correttamente contabilizzate alla voce n. 6 "Spese consulenze, studi e incarichi" del modello di Rendiconto, configurandosi evidentemente come un incarico; sotto il profilo sostanziale, che non puo' certo negarsi ai gruppi consiliari il diritto, costituzionalmente garantito a tutti (v. art. 24 Cost.), di agire in giudizio per la tutela delle proprie posizioni soggettive, tanto piu' a fronte di una delibera, quale era quella relativa ai rendiconti del 2012, che andava illegittimamente a ledere la loro autonomia politica, legislativa, gestionale e contabile, come codesta Corte ha acclarato. Relativamente alle spese per personale, convegni, seminari, cancelleria, pubblicazioni, la Sezione di controllo ha surrettiziamente utilizzato il criterio di inerenza sino al punto di (in concreto) sindacare le scelte discrezionali operate dai gruppi consiliari, con cio' travalicando palesemente il limite invalicabile del rispetto del merito politico-amministrativo, della separazione fra attivita' di controllo e attivita' di amministrazione, della natura meramente documentale del controllo. Ad esempio, al gruppo consiliare "Partito democratico veneto" ha contestato la "fattura n. 102 del 11.11.2013... da dichiararsi irregolare in quanto avente ad oggetto 'moderazione tavola rotonda' e, quindi, una spesa non rientrante tra quelle consentite dalla richiamata normativa primaria e secondaria" (p. 49 delibera n. 269/2014) e le fatture nn. 4, 5, 6 "emessa da IRES Veneto ... per Giornata seminariale a n. 30 partecipanti sul tema 'criticita' del sistema produttivo veneto' e fornitura materiale per lo svolgimento del seminario ... [perche'], stante l'assenza dei nominativi degli effettivi partecipanti, non e' possibile verificarne l'inerenza quale spesa di formazione" (p. 53); al gruppo consiliare "Liga Veneta - Lega Nord - Padania" ha contestato "il percorso formativo 'che si inserisce fra i programmi della Scuola di Alta Formazione 2012-2013 della Lega Nord' (cosi' nel contratto del 27 settembre 2012), ovvero del partito, [perche'] ha ad oggetto tematiche di natura politica, amministrativa e finanziaria, di generale interesse di soggetti che operano nel settore pubblico, e risponde ad esigenze formative molto ampie, di per se' non chiaramente riconducibili alle finalita' istituzionali del gruppo" (v. p. 59) e "la spesa documentata dalla fattura n. 605 ... per la ideazione grafica e la stampa di blocchetti appunti ... per mancanza di inerenza con l'attivita' istituzionale del gruppo, in quanto, nel frontespizio e nel retro del blocchetto, prodotti in copia dal gruppo, non e' rinvenibile alcun riferimento, neppure grafico, al gruppo medesimo" (v. p. 60); al gruppo consiliare "Unione Nord Est" ha contestato "il convegno del 30/06/2013 dal titolo 'Naturalmente divisi' e relativo ad 'una panoramica sulla storia e l'autonomia di alcune antiche comunita' alpine' in quanto non inerente all'attivita' istituzionale del gruppo" (v. p. 63). E si potrebbe continuare. Del tutto estranea alle funzioni attribuite alla Sezione di Controllo e lesiva delle prerogative consiliari e', infine, anche la valutazione che esercitato sugli incarichi assegnati dai gruppi, contestando, di volta in volta, che "non e' stato documentato il risultato atteso della prestazione medesima", la "carenza di uno specifico progetto, avendo il contratto ad oggetto una mera elencazioni di attivita'", che "non risulta documentata l'effettiva esecuzione dell'incarico e la sua inerenza all'attivita' istituzionale del gruppo". E' chiaro che il criterio di inerenza, cosi' inteso e applicato in concreto, tramuta il controllo documentale esterno in una sorta di autorizzazione successiva, spostando la titolarita' della decisione di spesa dall'organo politico all'organo di controllo in spregio alle prerogative costituzionali degli organi del consiglio regionale: in tal modo, il comportamento della Sezione di controllo interferisce indebitamente con le funzioni che la Costituzione, lo statuto regionale e la legge (nazionale e regionale) assegnano al Consiglio e ai suoi organi. Anche per tali ragioni si insta per l'accoglimento del ricorso.